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Lunedì 28 Settembre 2009
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Il canone

- Il canone in Europa

- Cos'è e chi deve pagare

- Tipi di abbonamento

- Abbonamenti per uso privato

- Termini per il versamento del canone

- Rinnovo dell'abbonamento

- Pagamenti effettuati in ritardo

- Disdetta dell'abbonamento



Il canone in Europa

Il canone di abbonamento rappresenta la principale fonte di finanziamento del servizio pubblico nella maggior parte dei paesi europei.
Il canone pagato in Italia è il più basso dell'Europa occidentale. Nella tabella sottostante, a titolo esemplificativo, è riportato l'importo annuale del canone in alcuni paesi europei per l'anno 2009, espresso in Euro.


Grafico relativo al canone in Europa
IL CANONE IN EUROPA
*Paesi non allineati alla moneta unica europea



Cos'è e chi deve pagare

Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone di abbonamento TV. Trattandosi di un'imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall'uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.



Tipi di abbonamento

Esistono due tipi di canone: quello per uso ordinario, dovuto da chi possiede o detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare, e quello speciale, dovuto da chi possiede o detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare. D.L.Lt.21/12/1944 n. 458



Abbonamenti per uso privato

Nel caso dell'abbonamento per uso privato il canone è unico e copre tutti gli apparecchi posseduti o detenuti dal titolare nella propria residenza o in abitazioni secondarie, o da altri membri del nucleo familiare risultante dallo stato di familia. Non esistono più i canoni per le seconde case, L. 06/08/1990 n. 223 per le autoradio e per le imbarcazioni da diporto. L.27/12/1997 n. 449
E' stato inoltre stabilito l'esonero dall'obbligo di pagare il canone di abbonamento alla radio per i detentori di apparecchi radiofonici collocati presso abitazioni private.L. 27/12/1997 n. 449



Termini per il versamento del canone

I termini di scadenza per il pagamento del canone sono i seguenti: D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542

  • Il 31 gennaio (pagamento annuale);
  • Il 31 gennaio ed il 31 luglio (pagamento semestrale);
  • Il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre (pagamento a rate).

    Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso e' considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n. 473).



Rinnovo dell'abbonamento

Il versamento di rinnovo puo' essere effettuato con un bollettino di c/c 3103 inviato dal S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - Torino. E' possibile effettuare il rinnovo del canone utilizzando le modalita' di pagamento alternative.



Esempio di c/c per rinnovare il canone di abbonamento.
Chi non ne fosse in possesso lo richieda telefonando al n. 199.123.000, oppure via Internet indicando i suoi dati anagrafici e il numero di abbonamento (vedi modulo), oppure alla Sede regionale Rai competente per territorio, oppure scrivendo al S.A.T. - Casella Postale 22 - 10121 TORINO.



Pagamenti effettuati in ritardo

D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Chi rinnova l'abbonamento oltre i termini di legge deve corrispondere il canone utilizzando un bollettino di c/c 1107.

Sanzione amministrativa e interessi di mora anno 2009

    In caso di ritardo inferiore ai trenta giorni, e' dovuta una sanzione amministrativa pari a Euro 4,23;
    In caso di ritardo superiore a trenta giorni la sanzione ammonta a Euro 8,45.

    Inoltre, qualora il ritardo superi i sei mesi, sono in aggiunta dovuti gli interessi di mora, attualmente determinati nella misura dell' 1,375% per ogni semestre compiuto.
    Tali maggiorazioni sono da versare sul c/c postale n. 104109 intestato al S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - TO
Se l'utente non rinnova nei termini stabiliti, il S.A.T provvedera' al recupero bonario. Successivamente, il recupero coattivo (Cartella esattoriale) sara' eseguito dal Concessionario della Riscossione - Decreto legislativo n. 46 del 1999.



Disdetta dell'abbonamento

La disdetta dell’abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

  • L’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando esatta comunicazione delle generalita’ e indirizzo del nuovo possessore.

    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 - S.A.T. - Sportello Abbonamenti alla Televisione - C.P. 22 - 10121 Torino
  • (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Successivamente all'invio della raccomandata, il S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato dal cedente e dal cessionario e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.

  • L’abbonato comunica di non essere piu’ in possesso di alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto o incendio).

    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 1 - S.A.T. - Sportello Abbonamenti alla Televisione - C.P. 22 - 10121 Torino
  • (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Anche in questo caso, successivamente all'invio della raccomandata, il S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.

    La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo.
    La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia gia’ corrisposto l’intera annualita’ non e’ previsto per legge chiedere il rimborso.
    Poiche’ il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non e’ possibile dare disdetta dell’abbonamento senza aver corrisposto almeno l’importo per il semestre.


  • Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi.
  • (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.
    Contemporaneamente all’invio della disdetta gli abbonati devono versare all’Agenzia delle Entrate - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino Vaglia e Risparmi, indicando nella causale il numero dell’abbonamento, l’importo di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)
    Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi posseduti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora. (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

    La disdetta deve essere inviata a mezzo raccomandata all’Agenzia delle Entrate S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

    Successivamente all'invio della raccomandata di disdetta, l'abbonato ricevera' dal S.A.T. Sportello Abbonamenti alla Televisione, un modulo di dichiarazione integrativa della richiesta di suggellamento, dove dovranno essere indicate precisazioni circa la marca dei televisori, della loro ubicazione, orari di disponibilità per procedere al suggellamento da parte degli Organi competenti, che dovrà essere restituito debitamente compilato ai fini di una corretta e completa definizione della pratica di annullamento.

    In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246


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