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Corriere della Sera

Corriere Soldi. casa e condominio

il " separato " che usa l' immobile paga le spese ordinarie

----------------------------------------------------------------- Corriere Soldi. Il "separato" che usa l'immobile paga le spese ordinarie Quando i coniugi si separano, alle molte questioni da risolvere, possono aggiungersi anche le beghe condominiali. Un problema che esplode se il godimento della casa, di proprieta' di uno dei coniugi, e' accordato dal Tribunale all'altro. L'assegnazione e' gratuita: chi ne beneficia, quindi, non e' tenuto a corrispondere all'ex partner alcun canone, indipendentemente dal fatto che l'abitazione sia in comproprieta' oppure sia un bene esclusivo di uno dei due. * LA CASSAZIONE. Ma le spese di condominio vanno pagate. La Cassazione, con la sentenza numero 5374 del 3 giugno 1994, ha stabilito che la gratuita' dell'uso dell'abitazione non si estende alle spese collegate all'utilizzo del bene, quali sono appunto le spese ordinarie di condominio. Sono infatti finalizzate alla manutenzione delle cose comuni poste a servizio della casa familiare. Il coniuge a cui e' stato assegnato il godimento dell'immobile, quindi, dovra' sobbarcarsi il relativo onere. Restano a carico dell'altro coniuge - se e' unico proprietario dell'immobile - il pagamento delle spese di carattere straordinario. E se la casa e' in comproprieta'? In questo caso, il coniuge assegnatario dovra' sempre accollarsi le spese ordinarie. Quelle straordinarie andranno ripartite in proporzione alla quota di possesso di ciascuno. Di norma il 50 % a testa (se i coniugi sono in comunione dei beni). Oppure in misura proporzionale alle percentuali di possesso (come puo' succedere, ad esempio, se la casa fosse stata donata ai coniugi in proporzioni diverse, per esempio un terzo a uno e due terzi all'altro). * VALGONO GLI ACCORDI. Se i coniugi, in sede di separazione consensuale omologata dal Tribunale, si sono accordati in modo che sia il proprietario - non assegnatario a sostenere tutte le spese, anche quelle ordinarie, si applica questo diverso criterio. Per quanto riguarda, invece, i rapporti coniugi - condominio, l'amministratore e' legittimato a chiedere il pagamento al coniuge cui e' stato assegnato l'uso dell'appartamento, a meno che non sia stato informato, con lettere raccomandata, che i coniugi avevano raggiunto una diversa intesa. ----------------------------------------------------------------- Corriere Soldi. DIVISIONE SPESE TELERISCALDAMENTO E COSTI DI ALLACCIO * Come si divide la spesa per l'allacciamento al servizio di teleriscaldamento? Ci si puo' rifiutare? Armando Frixione, Genova Vincenzo Scarpato, Brescia Il piu' recente orientamento della Corte di Cassazione e' di seguire, per la ripartizione delle spese di riscaldamento - fra le quali possono essere comprese quelle di allaccio al sistema di teleriscaldamento - il criterio della superficie radiante. Il successivo aumento della superficie da parte di un condomino dev'essere autorizzato dall'assemblea. In questa sede puo' essere chiesto al singolo il pagamento di una somma come conguaglio di quanto a suo tempo versato per l'allaccio. La cifra andra' divisa fra gli altri condomini in base alla superficie radiante della rispettiva unita' immobiliare. L'onerosita' della spesa e' da verificare in concreto, in rapporto allo stato dei luoghi e l'onere della prova grava sul condomino che sostiene l'eccessivo costo. Se la spesa di allaccio al teleriscaldamento e' molto gravosa, trattandosi di impianto suscettibile di utilizzazione separata i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dal contribuire alla spesa, ai sensi dell'articolo 1121, comma uno, del Codice civile. Essi e i loro eredi o aventi causa (per esempio acquirenti delle unita' immobiliari) possono in qualunque tempo, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di manutenzione e di esecuzione dell'opera. CONDOMINIO OBBLIGATORI REGOLAMENTO E TABELLE MILLESIMALI * E' obbligatorio il regolamento condominiale? E le tabelle millesimali? Chi deve osservare il regolamento allegato al rogito? Luigi Gaiero, Andora; Marcello Lombardi, Roma; lettere firmate da Milano e Ragusa Le tabelle millesimali sono indispensabili per la ripartizione delle spese condominiali e per la determinazione della volonta' assembleare. La loro formazione puo' essere giudizialmente richiesta dal singolo condomino o anche dall'amministratore senza preventiva delibera dell'assemblea. Normalmente sono espressamente richiamate nel regolamento di condominio, che diventa necessario, come previsto dall'articolo 1138 del Codice civile, quando il numero dei partecipanti e' superiore a 10. L'articolo 1130 impone all'amministratore di far osservare ai condomini, anche eventualmente a mezzo dell'autorita' giudiziaria, le norme contenute nel regolamento. Il criterio di riparto delle spese, in esso contenuto, vincola tutti. L'articolo 1123, nel dettare il principio che i condomini devono concorrere pro quota millesimale alle spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni, fa salva la diversa convenzione intervenuta o accettata da loro stessi. BALCONI COSTRUIRLI E' POSSIBILE MA CON DECORO * Alcuni condomini vogliono costruire dei balconi sulla facciata interna dello stabile. Occorre l'unanimita' dei consensi? Vigilia Tami, Barcellona La costruzione di balconi sulla facciata interna dell'edificio e' consentita a norma dell'articolo 1102 del Codice civile quando non va ad alterare, per dimensioni, la stabilita' e la sicurezza dello stabile, la normale destinazione del cortile eventualmente sottostante e non limiti il pari diritto degli altri condomini a fruire di aria e di luce (Cassazione numero 9644 del 29 / 12 / 87). Ricorrendo simili presupposti, non e' necessaria alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. NORMATIVA IL FORO DI VENTILAZIONE NON VA SUL PIANEROTTOLO * Un condomino puo' aprire sul pianerottolo comune una finestrella per aerare l'impianto di riscaldamento a metano di sua proprieta' esclusiva? Anna Anselmi, Brescia Ipianerottoli, quali elementi essenziali delle scale di accesso ai diversi piani dell'edificio in condominio, sono di proprieta' comune, come del resto, i muri divisori delle singole proprieta' esclusive. Ciascun condomino puo' servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire agli altri di farne lo stesso uso. Nel caso in esame, l'apertura di una finestrella e' illegittima poiche' il foro di aerazione di un impianto a gas metano non puo' essere eseguito sul pianerottolo ma deve dare direttamente all'esterno dell'edificio. LOCAZIONI L'INQUILINO RITARDA? PAGA IL PROPRIETARIO * L'inquilino ritarda i pagamenti delle spese, l'amministratore deve sollecitare il proprietario? Lettera firmata, Borgo Val di Taro In base al Codice civile tocca alla proprieta' far fronte alle spese condominiali; fermo restando la successiva possibilita' di rivalersi sul conduttore per le quote di sua spettanza. ----------------------------------------------------------------- Corriere Soldi. 15 RISPARMI INVESTMENTI Martedi' 18 marzo 1997

Palmieri Germano

Pagina 15
(18 marzo 1997) - Corriere della Sera

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