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Il procedimento penale dinanzi al Giudice di Pace

A cura di: Avv. Francesca Romanelli e Avv. Silvia Vagnoni
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IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Cenni introduttivi e competenza:

Il procedimento dinnanzi al Giudice di Pace, regolato dal D.lgs. del 28 agosto 2000 n. 274, � stato introdotto al fine di attribuire alla competenza di questo giudice quei reati che sono considerati di "minore gravit�".

L�art. 4 del suddetto decreto detta le regole circa la competenza per materia, stabilendo che la stessa ricorre per i seguenti delitti consumati o tentati: percosse (581 c.p.), lesioni personali perseguibili a querela di parte (art. 582 comma 2 c.p.); lesioni personali colpose, purch� perseguibili a querela di parte e "ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all�igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni" (art. 590 c.p.); omissione di soccorso (art. 593 co. 1 e 2 c.p.) ingiuria (art. 594); diffamazione (art. 595 commi 1 e 2 c.p.); minaccia (612 comma 1 c.p.); furti punibili a querela dell�offeso (art. 626); sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.); usurpazione (art. 631 c.p.), purch� si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), purch� si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; invasione di terreni ed edifici (art. 633 comma 1 c.p.), purch� si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; danneggiamento (art. 635 comma 1 c.p.); introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), purch� si tratti di delitto perseguibile a querela di parte; ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.); uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 comma 1 c.p.); deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 c.p.); appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).

L�art. 4 inoltre prevede la competenza per materia del giudice di pace per alcune contravvenzioni del codice penale e per alcuni delitti consumati e tentati e contravvenzioni indicate in determinate leggi speciali.

Per quanto attiene invece la competenza per territorio, l�art. 5 del D.lgs. 274/2000 stabilisce quale criterio per individuare il giudice competente, quello del luogo in cui il reato � stato consumato.

Peculiarit� del procedimento:

Indagini preliminari:

Una volta acquisita la notizia di reato, le indagini preliminari sono compiute del tutto dalla polizia giudiziaria. Questa, entro quattro mesi, ne riferisce l�esito, mediante relazione scritta, al PM (art. 11 D.lgs.) e, se la notizia risulta fondata, "enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l�indicazione degli articoli di legge che si assumono violati", e chiede al PM "l�autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta alle indagini dinnanzi al giudice di pace" (art. 11 D.lgs.).

Il termine per la chiusura delle indagini preliminari � fissato in quattro mesi che decorrono dall�iscrizione della notizia di reato (art. 16 D.lgs.).

Non � prevista la figura del G.I.P., le cui attribuzioni sono affidate ad un giudice di pace "del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui � compreso il giudice territorialmente competente" (art. 5 comma 2 e 19 D.lgs).

Citazione a giudizio:

Una volta terminate le indagini, il PM potr� o richiedere l�archiviazione o esercitare l�azione penale, "formulando l�imputazione e autorizzando la citazione dell�imputato" (art. 15 D.lgs.)

In quest�ultima ipotesi la polizia giudiziaria provvede a citare l�imputato dinnanzi al giudice di pace.

Il D.lgs. 274/2000, inoltre, prevede la possibilit� per la persona offesa dal reato di chiedere direttamente con ricorso al Giudice di pace la citazione a giudizio della persona alla quale il reato � attribuito: tale facolt� � ammessa nei soli casi di reati perseguibili a querela (art. 21 D.lgs.).

Il ricorso va comunicato al PM; dopodich� va presentato a cura dell�istante nella cancelleria del giudice territorialmente competente, entro il termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato, unitamente alla prova dell�avvenuta comunicazione (art. 22 D.lgs.)

Se la parte offesa ha inoltre intenzione di costituirsi parte civile, deve farlo, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso medesimo (art. 23 D.lgs.).

Il giudice di pace, quando ritiene che il ricorso non sia inammissibile o manifestamente infondato, che non ricorra un�ipotesi di incompetenza per materia o per territorio, convoca le parti in udienza entro il termine di venti giorni dal deposito del ricorso (at. 27 D.lgs.).

Il decreto e il ricorso vanno notificati a cura del ricorrente al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore venti giorni prima dell�udienza (at. 27 D.lgs.).

Giudizio:

Una delle peculiarit� di questo procedimento � data dal tentativo di conciliazione delle parti che il giudice di pace promuove all�udienza di comparizione, quando si tratta di reati perseguibili a querela. L�art. 29 del D.lgs. 274/2000 prevede inoltre che il giudice possa rinviare l�udienza, purch� per un periodo non superiore a due mesi, al fine di favorirlo.

Se la conciliazione riesce, se ne redige processo verbale che attesta la remissione di querela o la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione.

In questo caso verr� emessa sentenza di non doversi procedere.

In mancanza di conciliazione, si dichiara l�apertura del dibattimento prima della quale l�imputato � ammesso a presentare domanda di oblazione (art. 29 D.lgs.).

Dichiarata l�apertura del dibattimento, "se pu� procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti" e invita le parti ad indicare gli atti che vanno inseriti nel fascicolo per il dibattimento, secondo le disposizioni previste dall�art. 431 c.p.p. (art. 29 D.lgs.).

L�art. 32 comma 1 del D.lgs. 274/2000 prevede inoltre che "sull�accordo delle parti, l�esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private pu� essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori".

Terminata l�acquisizione delle prove, il giudice pronuncia sentenza la cui motivazione � "redatta in forma abbreviata" e "depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo", quando non � dettata direttamente a verbale.

Va considerato che per tutto ci� che non � previsto dal D.lgs. 274/2000 in questo tipo di procedimento si osservano, in quanto compatibili le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, fatta eccezione per: l�incidente probatorio; l�arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto; le misure cautelari personali; la proroga del termine per le indagini; l�udienza preliminare; il giudizio abbreviato; l�applicazione della pena su richiesta; il giudizio direttissimo; il giudizio immediato; il decreto penale di condanna.

Definizioni alternative al procedimento:

Gli art. 34 e 35 del D.lgs. 274/2000 prevedono due modalit� di definizione alternativa del procedimento dinnanzi al Giudice di Pace che sono:

esclusione della procedibilit� quando il fatto � di particolare tenuit�;

estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

Le sanzioni:

Dinnanzi al giudice di pace non trovano applicazione le pene detentive, ma solo quella pecuniarie e nei casi di maggiore gravit� sono previste le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilit�. Non � ammessa la sospensione condizionale della pena e l�applicabilit� delle sanzioni sostitutive di cui alla legge 689 del 24 novembre 1981.

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